VIGILI DEL FUOCO ACCESSIBILI
L'accessibilità comincia finalmente a propagarsi anche in Italia.
Ecco un buon esempio di come può essere usata
14/02/2007 - 14:06 - Il sito permette anche ai ciechi di utilizzare nel modo migliore i software che leggono i testi
Foggia - Il sito istituzionale dei Vigili del fuoco e' stato autorizzato dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione a fregiarsi del logo dell'accessibilita', in quanto conforme ai requisiti di cui alla legge Stanca ed alle regole e requisiti da garantire, che vanno dal contrasto cromatico alla struttura logica delle pagine web.
Obiettivo, si legge in una nota, e' di permettere al piu' elevato numero possibile di utilizzatori di fruire dei contenuti dei siti indipendentemente dalle facolta' fisiche o sensoriali. Vigilfuoco.it e' tra i primi siti delle PA centrali ad essere stato reso completamente accessibile ed e' frequentemente citato come caso di buona prassi.
Fonte www.ordineavvocatifoggia.it
Ecco un buon esempio di come può essere usata
14/02/2007 - 14:06 - Il sito permette anche ai ciechi di utilizzare nel modo migliore i software che leggono i testi
Foggia - Il sito istituzionale dei Vigili del fuoco e' stato autorizzato dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione a fregiarsi del logo dell'accessibilita', in quanto conforme ai requisiti di cui alla legge Stanca ed alle regole e requisiti da garantire, che vanno dal contrasto cromatico alla struttura logica delle pagine web.
Obiettivo, si legge in una nota, e' di permettere al piu' elevato numero possibile di utilizzatori di fruire dei contenuti dei siti indipendentemente dalle facolta' fisiche o sensoriali. Vigilfuoco.it e' tra i primi siti delle PA centrali ad essere stato reso completamente accessibile ed e' frequentemente citato come caso di buona prassi.
Fonte www.ordineavvocatifoggia.it
Download legale o no?
In questi giorni ho sentito parlare molto della sentenza che avrebbe reso legale il download di film e mp3 dalla rete se non ci fosse stato scopo di lucro. Mi sono informato meglio e ho trovato questo articolo interessante su Panorama.it
Buona lettura
La sentenza della Cassazione, che ha assolto due studenti di Torino dall'accusa di violazione della legge sul diritto d'autore, ha ingenerato entusiasmi tra i fautori del P2P e allarmismi tra gli avvocati delle major. Il punto giurisprudenziale sul dibattito sul file-sharing
Hanno esultato con troppo anticipo gli aficionados del P2P illegale.
Indotti all'errore dai titoli grossolani di alcuni quotidiani italiani, decine di migliaia di downloader abusivi italiani hanno ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione (n. 149/07) sul caso di due studenti del Politecnico di Torino accusati di violazione della legge sul copyright desse di fatto il via libera alla totale depenalizzazione dell'interscambio online di mp3, film, software crackati, protetti da copyright. Le cose stanno davvero così?
DOWNLOAD E UPLOAD
C'è da dubitarne. E' questa, per lo meno, la tesi di gran parte degli avvocati che Panorama.it ha consultato. Non solo avvocati che tutelano interessi delle major, sia chiaro: la sentenza della Cassazione, secondo la dottrina prevalente, interviene a fare chiarezza – dal punto di vista penale - su un'ipotesi di reato avvenuto prima dell'entrata in vigore della cd Legge Urbani, che ha modificato in senso restrittivo (per i downloader) la normativa n. 633/41 sul diritto d'autore. E quindi non può costituire un precedente. Vale, in sostanza, per il passato. Se i due ragazzi del Politecnico di Torino avessero commesso il reato dopo il 2000, è la tesi di molti avvocati, i titoli dei giornali sarebbe probabilmente stati diversi. E, più che le major, si sarebbero strappati i capelli i downloader illegali.
La sintesi più efficace la trova Puntoinormatico.it, quotidiano di Internet italiano fondato nel 1996: «L'attività dei due universitari, che nel 1999 avevano messo a disposizione su un server FTP alcune opere protette da copyright, oggi si configurerebbe come un reato». Insomma: scaricare e, a maggior ragione condividere, file protetti da copyright è, secondo i più, dopo l'introduzione della Legge Urbani, attività illecita, penalmente rilevante nel caso dell'upoload, attraverso programmi online quali Xtorrent o EMule. Punita con sanzioni anche piuttosto pesanti.
Contrariamente a quanto era possibile capire da una lettura superficiale dei quotidiani, l'assoluzione dei due studenti del Politecnico di Torino che, su un server FTP, avevano messo a disposizione file illegali, non ha dunque alcunché di rivoluzionario.
Non cambia la normativa e non costituisce, secondo la dottrina prevalente, un precedente che «sdogana» la pratica del P2P illegale. Dichiara a Panorama.it, senza tanti preamboli, l'avvocato Claudio Leonelli, uno dei massimi esperti italiani sull'argomento: «Si è fatto un gran can can mediatico. La Corte non ha affatto fornito un'interpretazione innovativa della normativa. Si è limitata a specificare quando vi sia scopo di lucro e quando vi sia sia invece scopo di profitto». Una distinzione in punto di diritto che, secondo gran parte degli esperti, la riforma Urbani ha fatto cadere, introducendo, con grande scandalo dei partigiani del P2P, il principio che scaricare e condividere file non certificati dalla SIAE è comunque attività penalmente rilevante. Anche quando non vi sia palese scopo di lucro (per farne commercio). Basta che vi sia l'intenzione di «trarne profitto». Una dicitura giuridica più vasta del semplice «scopo di lucro» che, secondo l'interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali – anche a uso esclusivamente personale – configura un profitto individuale, il risparmio sul prezzo di acquisto del prodotto. Ed è quindi punibile ai sensi degli articoli 171 bis e ter della legge sul copyright modificata con decreto Urbani. Leggi severissime che prevedono anche il carcere.
Ulteriori informazioni cliccando qui
Buona lettura
La sentenza della Cassazione, che ha assolto due studenti di Torino dall'accusa di violazione della legge sul diritto d'autore, ha ingenerato entusiasmi tra i fautori del P2P e allarmismi tra gli avvocati delle major. Il punto giurisprudenziale sul dibattito sul file-sharing
Hanno esultato con troppo anticipo gli aficionados del P2P illegale.
Indotti all'errore dai titoli grossolani di alcuni quotidiani italiani, decine di migliaia di downloader abusivi italiani hanno ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione (n. 149/07) sul caso di due studenti del Politecnico di Torino accusati di violazione della legge sul copyright desse di fatto il via libera alla totale depenalizzazione dell'interscambio online di mp3, film, software crackati, protetti da copyright. Le cose stanno davvero così?
DOWNLOAD E UPLOAD
C'è da dubitarne. E' questa, per lo meno, la tesi di gran parte degli avvocati che Panorama.it ha consultato. Non solo avvocati che tutelano interessi delle major, sia chiaro: la sentenza della Cassazione, secondo la dottrina prevalente, interviene a fare chiarezza – dal punto di vista penale - su un'ipotesi di reato avvenuto prima dell'entrata in vigore della cd Legge Urbani, che ha modificato in senso restrittivo (per i downloader) la normativa n. 633/41 sul diritto d'autore. E quindi non può costituire un precedente. Vale, in sostanza, per il passato. Se i due ragazzi del Politecnico di Torino avessero commesso il reato dopo il 2000, è la tesi di molti avvocati, i titoli dei giornali sarebbe probabilmente stati diversi. E, più che le major, si sarebbero strappati i capelli i downloader illegali.
La sintesi più efficace la trova Puntoinormatico.it, quotidiano di Internet italiano fondato nel 1996: «L'attività dei due universitari, che nel 1999 avevano messo a disposizione su un server FTP alcune opere protette da copyright, oggi si configurerebbe come un reato». Insomma: scaricare e, a maggior ragione condividere, file protetti da copyright è, secondo i più, dopo l'introduzione della Legge Urbani, attività illecita, penalmente rilevante nel caso dell'upoload, attraverso programmi online quali Xtorrent o EMule. Punita con sanzioni anche piuttosto pesanti.
Contrariamente a quanto era possibile capire da una lettura superficiale dei quotidiani, l'assoluzione dei due studenti del Politecnico di Torino che, su un server FTP, avevano messo a disposizione file illegali, non ha dunque alcunché di rivoluzionario.
Non cambia la normativa e non costituisce, secondo la dottrina prevalente, un precedente che «sdogana» la pratica del P2P illegale. Dichiara a Panorama.it, senza tanti preamboli, l'avvocato Claudio Leonelli, uno dei massimi esperti italiani sull'argomento: «Si è fatto un gran can can mediatico. La Corte non ha affatto fornito un'interpretazione innovativa della normativa. Si è limitata a specificare quando vi sia scopo di lucro e quando vi sia sia invece scopo di profitto». Una distinzione in punto di diritto che, secondo gran parte degli esperti, la riforma Urbani ha fatto cadere, introducendo, con grande scandalo dei partigiani del P2P, il principio che scaricare e condividere file non certificati dalla SIAE è comunque attività penalmente rilevante. Anche quando non vi sia palese scopo di lucro (per farne commercio). Basta che vi sia l'intenzione di «trarne profitto». Una dicitura giuridica più vasta del semplice «scopo di lucro» che, secondo l'interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali – anche a uso esclusivamente personale – configura un profitto individuale, il risparmio sul prezzo di acquisto del prodotto. Ed è quindi punibile ai sensi degli articoli 171 bis e ter della legge sul copyright modificata con decreto Urbani. Leggi severissime che prevedono anche il carcere.
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Scarica la musica da Internet!
Internet è sicuramente una grande grande fonte di divulgazione, ma che dico la più grande!
Se ne stanno accorgendo anche i discografici che, dopo aver osteggiato per tanto tempo questo strumento, hanno capito che si può sfruttare come mezzo commerciale. E allora ecco fiorire nella rete aristi che pubblicano album e canzoni pronte da scaricare pagando pochi centesimi per brano.
Un esempio famoso?
Vasco!
Ecco uno stralcio di articolo preso da TGCOM a riguardo.
Una canzone nuova, a sorpresa. Vasco aveva l'urgenza di farla ascoltare subito. Basta poco è una canzone provocatoria, ironica quel tanto che Vasco ama considerarla un modesto omaggio a Jannacci. "Sono un po' stanco di fare degli album - dichiara Vasco - vorrei fare una canzone alla volta. Che magari ti scarichi da I-tunes e la inserisci nella tua playlist. Chissà quante playlist hai tu? Da ora in avanti te lo costruisci tu un album...".
La copertina del singolo
“Basta poco” non sarà un cd singolo in vendita e non prelude a un album. Ne farà tutt’al più parte, quando verrà. Vasco l'ha scritta, ce l’ha e nello spazio di una notte sceglie di inciderla e di farla arrivare in fretta, veicolandola solo per radio e rendendola scaricabile su tutti i siti di musica digitale.
Genio “guastatore”, il suo è un gesto artistico sovversivo: lancia una canzone in uno stagno per far alzare le onde. Il Blasco obbedisce soltanto al suo istinto e non alle logiche discografiche. "E d'altronde è questa qui - canta Vasco nella canzone - La realtà di questa vita / Ci si guarda solo fuori / Ci si accontenta delle impressioni / Ci si fotte allegramente / Come se fosse niente / darei fuoco a casa tua se mi passasse il mal di dente".
La copertina del singolo raffigura un pupazzetto che si infiamma. L'autore del disegno è il figlio di Vasco Rossi. Lo schizzo è stato poi riadattato in 3D e creato per il lancio del brano. Per espressa volontà del cantautore non compare il suo volto, ma la "creazione artistica" del figlio.
Se ne stanno accorgendo anche i discografici che, dopo aver osteggiato per tanto tempo questo strumento, hanno capito che si può sfruttare come mezzo commerciale. E allora ecco fiorire nella rete aristi che pubblicano album e canzoni pronte da scaricare pagando pochi centesimi per brano.
Un esempio famoso?
Vasco!
Ecco uno stralcio di articolo preso da TGCOM a riguardo.
Una canzone nuova, a sorpresa. Vasco aveva l'urgenza di farla ascoltare subito. Basta poco è una canzone provocatoria, ironica quel tanto che Vasco ama considerarla un modesto omaggio a Jannacci. "Sono un po' stanco di fare degli album - dichiara Vasco - vorrei fare una canzone alla volta. Che magari ti scarichi da I-tunes e la inserisci nella tua playlist. Chissà quante playlist hai tu? Da ora in avanti te lo costruisci tu un album...".
La copertina del singolo
“Basta poco” non sarà un cd singolo in vendita e non prelude a un album. Ne farà tutt’al più parte, quando verrà. Vasco l'ha scritta, ce l’ha e nello spazio di una notte sceglie di inciderla e di farla arrivare in fretta, veicolandola solo per radio e rendendola scaricabile su tutti i siti di musica digitale.
Genio “guastatore”, il suo è un gesto artistico sovversivo: lancia una canzone in uno stagno per far alzare le onde. Il Blasco obbedisce soltanto al suo istinto e non alle logiche discografiche. "E d'altronde è questa qui - canta Vasco nella canzone - La realtà di questa vita / Ci si guarda solo fuori / Ci si accontenta delle impressioni / Ci si fotte allegramente / Come se fosse niente / darei fuoco a casa tua se mi passasse il mal di dente".
La copertina del singolo raffigura un pupazzetto che si infiamma. L'autore del disegno è il figlio di Vasco Rossi. Lo schizzo è stato poi riadattato in 3D e creato per il lancio del brano. Per espressa volontà del cantautore non compare il suo volto, ma la "creazione artistica" del figlio.
Diventare famosi con internet
Internet ti può regalare una grande popolarità, ovviamente devi fare qualcosa fuori dal comune:
Ecco un esempio
TOKYO (Reuters) - E' bionda, piccolina e carina. Ma quando si tratta di mangiare, Natsuko "Gal" Sone è un mostro.
Sone, 21 anni , è la dominatrice In Giappone di gare tra divoratori, diventata una celebrità su Internet dopo che due mesi fa è stato diffuso sul web un video in cui mangia tranquillamente nove chili di curry, tagliatelle e riso.
Il video, spezzone di un varietà, è stato visto 108.480 volte su YouTube.com. Mostra un'elegante Sone, che pesa solo 43 chili, usare un cucchiaio e bacchette per inghiottire cibo da una grossa zuppiera mentre il pubblico esplode in risate.
Un altro popolare video in cui Sone ingurgitava sushi cantando una celebre canzone giapponese è stato rimosso dal web per una controversia sui diritti d'autore.
Sone è una cuoca diplomata che sembra apprezzare quel che mangia, non importa quale quantità ingerisca.
Le esibizioni di divoratori sono celebri nel Giappone, Paese ossessionato dal cibo, e spesso finiscono in tv.
Le gare a chi mangia di più sono state vietate in tv dal 2002 dopo che uno scolaro si era ingozzato sino a morire tentando di imitare i concorrenti. Nel 2005, la tv di Tokyo ha ritrasmesso il suo celebre concorso "Re dei ghiottoni", nel quale Sone ha fatto il suo debutto.
Ecco il video
http://www.youtube.com/watch?v=iurH9hU7ODY
Ecco un esempio
TOKYO (Reuters) - E' bionda, piccolina e carina. Ma quando si tratta di mangiare, Natsuko "Gal" Sone è un mostro.
Sone, 21 anni , è la dominatrice In Giappone di gare tra divoratori, diventata una celebrità su Internet dopo che due mesi fa è stato diffuso sul web un video in cui mangia tranquillamente nove chili di curry, tagliatelle e riso.
Il video, spezzone di un varietà, è stato visto 108.480 volte su YouTube.com. Mostra un'elegante Sone, che pesa solo 43 chili, usare un cucchiaio e bacchette per inghiottire cibo da una grossa zuppiera mentre il pubblico esplode in risate.
Un altro popolare video in cui Sone ingurgitava sushi cantando una celebre canzone giapponese è stato rimosso dal web per una controversia sui diritti d'autore.
Sone è una cuoca diplomata che sembra apprezzare quel che mangia, non importa quale quantità ingerisca.
Le esibizioni di divoratori sono celebri nel Giappone, Paese ossessionato dal cibo, e spesso finiscono in tv.
Le gare a chi mangia di più sono state vietate in tv dal 2002 dopo che uno scolaro si era ingozzato sino a morire tentando di imitare i concorrenti. Nel 2005, la tv di Tokyo ha ritrasmesso il suo celebre concorso "Re dei ghiottoni", nel quale Sone ha fatto il suo debutto.
Ecco il video
http://www.youtube.com/watch?v=iurH9hU7ODY
Gita a Venezia
Oh domani finalmente un giorno di vacanza: sarò a Venezia con degli amici. Una giornata tranquilla in giro per la città lagunare, spero non ci sia troppa gente, per potermi gustare meglio le bellezze della Serenissima...
almeno così credevo prima di guardare il sito del comune...
DOMANI CI SARA' IL CARNEVALE!
Un miliardo di persone in giro immagino! La faranno sprofondare dal peso che ci sarà!
Vabbé il pullmann ormai l'ho prenotato e pagato percui andrò e poi è il compleanno di un mio caro amico: Aldo a cui faccio gli auguri.
Gente ci si risente lunedì... spero!
Fà
almeno così credevo prima di guardare il sito del comune...
DOMANI CI SARA' IL CARNEVALE!
Un miliardo di persone in giro immagino! La faranno sprofondare dal peso che ci sarà!
Vabbé il pullmann ormai l'ho prenotato e pagato percui andrò e poi è il compleanno di un mio caro amico: Aldo a cui faccio gli auguri.
Gente ci si risente lunedì... spero!
Fà
Pirati dei Caraibi... anzi no
da www.repubblica.it
ROMA - E' stato il più duro attacco informatico dal 2002, ma la rete internet ha tenuto. E' stato sferrrato ieri contro i supercomputer che garantiscono il traffico sul web ma i navigatori non si sono accorti di nulla. Chi invece gestisce e controlla questi 13 server presi del mirino invece sì. In realtà i pirati sono riusciti ad entrare, e per poco, in tre di questi 13 computer, chiamati root-server, sovraccaricandoli di una mole assolutamente inusuale di dati falsi.
Un'offensiva di una potenza inaspettata che è durata almeno a dodici ore. Anche il dipartimento americano della sicurezza interna (Department of Homeland Security) ha confermato di aver rilevato un traffico "anormale" sul web. Nel mirino dei pirati informatici, la compagnia UltraDns, che gestisce il traffico dei siti con suffisso ". org" e ". info". Tra i server presi di mira figurano quelli del dipartimento della Difesa statunintese e della stessa Icann, ovvero l'ente che gestisce e assegna nomi e numeri e indirizzi IP ai domini. Secondo John Crain, responsabile dell'Icann, l'organismo sotto il controllo statunitense deputato alla gestione tecnica della rete, l'attacco di ieri è stato meno importante di quelli che hanno colpito i tredici server nell'ottobre 2002.
I root server sono il cuore pulsante della rete, visto che proprio a questi computer convertire il nome dell'indirizzo web nell'indirizzo IP che gli corrisponde. La maggioranza si trova negli Stati Uniti (10), due sono in Europa e uno si trova in Giappone.
Ma chi ha sferrato questo maxi-attacco e soprattutto perché? I pirati informatici in questa occasione, riferiscono gli esperti, hanno cercato di dissimulare la loro presenza per non farsi localizzare. Anche se non sempre i loro trucchi hanno avuto l'effetto sperato: molti degli attacchi risultano essere arrivati dalla Corea del Sud. Sul movente resta il mistero. Uno dei responsabili dei server attaccati riferisce che l'offensiva non aveva alcun intento "politico o estorsivo". Forse serviva solo a dimostrare l'abilità di chi la dirigeva. Una motivazione di tipo "esibizionistico", dunque. Di sicuro, era molto bene organizzata.
L'azione, tecnicamente un attacco del tipo DDOS (Distributed denial of service) è cominciato alle 5,30 del mattino ed è durato diverse ore. Ma nel giro di poco chi era preposto alla difesa della rete aveva già trovato il modo di filtrare questo flusso di dati e di destinarlo a una sorta "binario morto" in modo che gli utenti della rete non si accorgessero di nulla.
ROMA - E' stato il più duro attacco informatico dal 2002, ma la rete internet ha tenuto. E' stato sferrrato ieri contro i supercomputer che garantiscono il traffico sul web ma i navigatori non si sono accorti di nulla. Chi invece gestisce e controlla questi 13 server presi del mirino invece sì. In realtà i pirati sono riusciti ad entrare, e per poco, in tre di questi 13 computer, chiamati root-server, sovraccaricandoli di una mole assolutamente inusuale di dati falsi.
Un'offensiva di una potenza inaspettata che è durata almeno a dodici ore. Anche il dipartimento americano della sicurezza interna (Department of Homeland Security) ha confermato di aver rilevato un traffico "anormale" sul web. Nel mirino dei pirati informatici, la compagnia UltraDns, che gestisce il traffico dei siti con suffisso ". org" e ". info". Tra i server presi di mira figurano quelli del dipartimento della Difesa statunintese e della stessa Icann, ovvero l'ente che gestisce e assegna nomi e numeri e indirizzi IP ai domini. Secondo John Crain, responsabile dell'Icann, l'organismo sotto il controllo statunitense deputato alla gestione tecnica della rete, l'attacco di ieri è stato meno importante di quelli che hanno colpito i tredici server nell'ottobre 2002.
I root server sono il cuore pulsante della rete, visto che proprio a questi computer convertire il nome dell'indirizzo web nell'indirizzo IP che gli corrisponde. La maggioranza si trova negli Stati Uniti (10), due sono in Europa e uno si trova in Giappone.
Ma chi ha sferrato questo maxi-attacco e soprattutto perché? I pirati informatici in questa occasione, riferiscono gli esperti, hanno cercato di dissimulare la loro presenza per non farsi localizzare. Anche se non sempre i loro trucchi hanno avuto l'effetto sperato: molti degli attacchi risultano essere arrivati dalla Corea del Sud. Sul movente resta il mistero. Uno dei responsabili dei server attaccati riferisce che l'offensiva non aveva alcun intento "politico o estorsivo". Forse serviva solo a dimostrare l'abilità di chi la dirigeva. Una motivazione di tipo "esibizionistico", dunque. Di sicuro, era molto bene organizzata.
L'azione, tecnicamente un attacco del tipo DDOS (Distributed denial of service) è cominciato alle 5,30 del mattino ed è durato diverse ore. Ma nel giro di poco chi era preposto alla difesa della rete aveva già trovato il modo di filtrare questo flusso di dati e di destinarlo a una sorta "binario morto" in modo che gli utenti della rete non si accorgessero di nulla.
La Legge Stanca
Oggi voglio pubblicare la Legge Stanca che non è una legge fiacca , ma è ciò che legifera l'accessibilità nel nostro paese.
Eccone un breve stralcio:
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
La legge continua qui
Eccone un breve stralcio:
Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2
(Definizioni)
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3
(Soggetti erogatori)
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4
(Obblighi per l'accessibilità)
(Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
La legge continua qui
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