Firefox 4.0 beta 7
E' uscita la nuova versione del popolare Browser.
Dal sito di Mozilla Italia:
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Mozilla ha rilasciato la settima versione Beta di Firefox 4 che introduce il compilatore Javascript JägerMonkey, un maggiore supporto per l’accelerazione grafica hardware e abilita per la prima volta le funzionalità 3D tramite WebGL.
Pagine caricate più velocemente, integrazione ai massimi livelli con HTML5 e l’auto-completamento delle form tramite API (ora stabili, un ottima notizia in particolar modo per gli sviluppatori), una web-experience sempre migliore e dedicata a chi il web lo vive quotidianamente per lavoro o per puro piacere!
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Ma che cos'è un browser?
E' quel programmino che permette di interpretare un codice (html) e quindi "navigare" su internet.
Altri famosi browser sono:
ecc...
Dal sito di Mozilla Italia:
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Mozilla ha rilasciato la settima versione Beta di Firefox 4 che introduce il compilatore Javascript JägerMonkey, un maggiore supporto per l’accelerazione grafica hardware e abilita per la prima volta le funzionalità 3D tramite WebGL.
Pagine caricate più velocemente, integrazione ai massimi livelli con HTML5 e l’auto-completamento delle form tramite API (ora stabili, un ottima notizia in particolar modo per gli sviluppatori), una web-experience sempre migliore e dedicata a chi il web lo vive quotidianamente per lavoro o per puro piacere!
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Ma che cos'è un browser?
E' quel programmino che permette di interpretare un codice (html) e quindi "navigare" su internet.
Altri famosi browser sono:
- Explorer
- Chrome
- Safari
ecc...
Operazione Wi-Fi: Il decreto Pisanu
Dunque si è parlato di terrorismo e decreto Pisanu...
Andiamo dunque a conoscerne il testo
Norme antiterrorismo - Decreto Pisanu
NUOVE NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE E DELLA CRIMINALITÀ
Articolo 1
(Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo)
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della Guardia di Finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.";
b) al comma 2, le parole "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".
Articolo 2
(Permessi di soggiorno a fini investigativi)
1. Anche fuori dei casi di cui al Capo II del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n, 82, come successivamente integrato e modificato, e di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o dì eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge n.. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle forze di polizia o dei servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno.
2.Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.
3.Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4.Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo 3
(Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152., o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998" n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui. all'articolo 2, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti di commessi con finalità dì terrorismo.
4.Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente per territorio.
5.Quando nel corso dell'esame dei ricorsi dì cui al comma 2 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 3-sexies è soppresso.
Articolo 4
(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n, 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 2 è richiesta al Procuratore Generale della Corte dì Cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.
Articolo 5
(Unità antiterrorismo)
1.Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti,
nell'ambito risorse finanziarie disponibili.
2.Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.
Articolo 6
(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e tino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle, comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possano essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'art, 55 comma 7 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole "dell'attivazione del servizio." sono sostituite dalle seguenti:
"prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.".
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, dopo le parole "al traffico telefonico", sonò inserite le parole: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"
b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole; ", mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico sono conservati dal fornitore per sei mesi";
c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"
d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico sono conservati per ulteriori sei mesi";
e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite dalle seguenti; "pubblico ministero anche su istanza";
f)dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bts. Nell'ipotesi prevista al comma 4, corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al "indice il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati".
Articolo 7
(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)
1.A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in. vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio p un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2.Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata m vigore del presente decreto.
3.La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per rinnovazione tecnologica, comunicato al Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, nonché quelle finalizzate alla preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti dì accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il controllo dell’osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati è svolto dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Articolo 8
(Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi)
1.Oltre a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2A e 3A categoria.
2.Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia ha aderito.
3.All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole; "previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302", sono aggiunte le seguenti:
"e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi".
4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:
"Art.2-bis
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose, e di altri congegni micidiali è punito" salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni."
Articolo 9
(Integrazione detta disciplina amministrativa dell'attività di volo)
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo 1985, n. 1069 e dalie altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2.Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi dì ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.
3.Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni., delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
Articolo 10
(Nuove norme sull'identificazione personale)
1. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale dopo le parole: "non oltre le dodici ore" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete".
2.All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole "da un imputato all'autorità giudiziaria", sona inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata aule
indagini";
3.Al codice penale, dopo l’articolo 497 è inserito il seguente:
"Art. 497-bis .
(Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)
Chiunque fa uso di un documento di identificazione falso ovvero è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.".
4. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, é inserito il seguente:
"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca 11 consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.".
Articolo 11
(Permesso di soggiorno elettronico)
1. Il comma 8 dell'articolo -5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente;
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvale cuti, decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del regolaménto (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
Articolo 12
(Verifica della identità a dei precedenti giudiziari dell'imputato)
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente;
Art 66-bis
(Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato)
"l: In ogni stato è grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, ali "autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso, antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai finì dell’applicazione della legge penale."
Articolo 13
(Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo).
1.All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massima a dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni".
2.All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine" la seguente lettera:
"n) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.".
2. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)ai comma 1, dopo le parole: "ovvero concernenti le armi da guerra e gli esplosivi", sono inserite le seguenti: "o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.";
b)al comma 3, le parole "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla tuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga".
Articolo 14
(Nuove norme in materia di misure di prevenzione)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente; . .
"2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza."
2.II primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n" 1423, è abrogato.
3.All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n, 575, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis, Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4 della predetta legge."
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 .
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.".
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".
6. Nel decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis
(Congelamento dei beni)
1.Quando sulla base delle informazioni acquisite a nonna dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 27 maggio 2002, n. 881/2002 e successive integrazioni p modificazioni e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per 12 finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione ai procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n, 575. ".
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n, 152, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolò 14 della legge 19 marzo 1990, n. 553 e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi occultati 0 utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.".
Articolo 15
(Nuove fattispecie di delitto in materia, di terrorismo)
l. Dopo l'art. 270 ter del codice penale soni inseriti i seguenti:
"270 quater. (Arruolamento con finalità dì terrorismo anche internazionale).
1.Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni".
270 quinquics. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).
1. Chiunque, al él fuori dei casi di cui all'art. 270 bis c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione n sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con : finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. La stessa pena si applica nei confronti persona addestrata".
270 sextas. (Condotte con finalità di terrorismo).
1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono, arrecare danno ad un Paese o ad un organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale".
Articolo 16
(Autorizzazione a procedete per i reati di terrorismo)
1. Il primo comma dell'art. 313 del codice penale è sostituito dal seguente:
"1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270 bis comma 3, 270 quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità dì terrorismo internazionale, 270 quinquies, limita tornente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della Giustizia".
2. Dopo l'art. 343, comma 5, del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" 5 bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non ai applicano quando si procede per i delitti di. cui ai seguenti articoli del codice penale : 270 bis, comma 3, 270 quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale e 270 quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale".
Articolo 17
(Norme sull'impiego della polizia giudiziaria)
1. All'ari, 148, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla. Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatati sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo";
b)il comma 2-ter è abrogato,
2. All'articolo 151, comma 1, del codice di procedura penale, le parole "Le notificazione di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti.;
"Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.".
3.All'art. 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati" sono aggiunte le seguenti: "inerenti alle funzioni di cui all'ari 55, comma 1,".
4.Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n, 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, la rubrica è sostituita dalla seguente "Citazione a giudizio" e il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace."
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sona sostituiti dai seguenti;
"3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero p dall'assistente giudiziario.
4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato e già assistito da un difensore la notificazione è eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati,";
c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
''Citazione a giudizio";
d) all'articolo 50,. comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non più. di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
5. All'articolo 72, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n, 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorati addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto l’inserimento di un comma 6 al fine prevedere elle i commi 1, 2,3 e 4, lett a), b) e c), non si applicano ai delitti di cui all'articolo 407. Comma 2, lett. a), del c.p.p,
Articolo 18
(Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia)
1.Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia, e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di
sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui
espletamento non e richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2.Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti
concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza.
3.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti, e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti, per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 19
(Spese urgenti in situazioni di crisi)
1. Per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dall' Unità di crisi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n, 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il Ministro dell'interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza anche nella qualità di presidente della predetta Unità di crisi, con facoltà di delega ai Prefetti competenti per territorio, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di principi generali dell'ordinamento giuridico.
Andiamo dunque a conoscerne il testo
Norme antiterrorismo - Decreto Pisanu
NUOVE NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE E DELLA CRIMINALITÀ
Articolo 1
(Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo)
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della Guardia di Finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.";
b) al comma 2, le parole "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".
Articolo 2
(Permessi di soggiorno a fini investigativi)
1. Anche fuori dei casi di cui al Capo II del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n, 82, come successivamente integrato e modificato, e di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o dì eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge n.. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle forze di polizia o dei servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno.
2.Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.
3.Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4.Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo 3
(Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152., o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998" n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui. all'articolo 2, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti di commessi con finalità dì terrorismo.
4.Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente per territorio.
5.Quando nel corso dell'esame dei ricorsi dì cui al comma 2 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 3-sexies è soppresso.
Articolo 4
(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n, 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 2 è richiesta al Procuratore Generale della Corte dì Cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.
Articolo 5
(Unità antiterrorismo)
1.Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti,
nell'ambito risorse finanziarie disponibili.
2.Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.
Articolo 6
(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e tino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle, comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possano essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'art, 55 comma 7 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole "dell'attivazione del servizio." sono sostituite dalle seguenti:
"prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.".
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, dopo le parole "al traffico telefonico", sonò inserite le parole: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"
b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole; ", mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico sono conservati dal fornitore per sei mesi";
c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"
d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico sono conservati per ulteriori sei mesi";
e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite dalle seguenti; "pubblico ministero anche su istanza";
f)dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bts. Nell'ipotesi prevista al comma 4, corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al "indice il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati".
Articolo 7
(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)
1.A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in. vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio p un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2.Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata m vigore del presente decreto.
3.La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per rinnovazione tecnologica, comunicato al Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, nonché quelle finalizzate alla preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti dì accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il controllo dell’osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati è svolto dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Articolo 8
(Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi)
1.Oltre a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2A e 3A categoria.
2.Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia ha aderito.
3.All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole; "previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302", sono aggiunte le seguenti:
"e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi".
4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:
"Art.2-bis
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose, e di altri congegni micidiali è punito" salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni."
Articolo 9
(Integrazione detta disciplina amministrativa dell'attività di volo)
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo 1985, n. 1069 e dalie altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2.Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi dì ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.
3.Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni., delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
Articolo 10
(Nuove norme sull'identificazione personale)
1. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale dopo le parole: "non oltre le dodici ore" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete".
2.All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole "da un imputato all'autorità giudiziaria", sona inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata aule
indagini";
3.Al codice penale, dopo l’articolo 497 è inserito il seguente:
"Art. 497-bis .
(Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)
Chiunque fa uso di un documento di identificazione falso ovvero è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.".
4. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, é inserito il seguente:
"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca 11 consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.".
Articolo 11
(Permesso di soggiorno elettronico)
1. Il comma 8 dell'articolo -5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente;
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvale cuti, decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del regolaménto (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
Articolo 12
(Verifica della identità a dei precedenti giudiziari dell'imputato)
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente;
Art 66-bis
(Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato)
"l: In ogni stato è grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, ali "autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso, antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai finì dell’applicazione della legge penale."
Articolo 13
(Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo).
1.All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massima a dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni".
2.All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine" la seguente lettera:
"n) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.".
2. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)ai comma 1, dopo le parole: "ovvero concernenti le armi da guerra e gli esplosivi", sono inserite le seguenti: "o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.";
b)al comma 3, le parole "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla tuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga".
Articolo 14
(Nuove norme in materia di misure di prevenzione)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente; . .
"2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza."
2.II primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n" 1423, è abrogato.
3.All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n, 575, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis, Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4 della predetta legge."
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 .
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.".
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".
6. Nel decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis
(Congelamento dei beni)
1.Quando sulla base delle informazioni acquisite a nonna dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 27 maggio 2002, n. 881/2002 e successive integrazioni p modificazioni e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per 12 finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione ai procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n, 575. ".
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n, 152, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolò 14 della legge 19 marzo 1990, n. 553 e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi occultati 0 utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.".
Articolo 15
(Nuove fattispecie di delitto in materia, di terrorismo)
l. Dopo l'art. 270 ter del codice penale soni inseriti i seguenti:
"270 quater. (Arruolamento con finalità dì terrorismo anche internazionale).
1.Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni".
270 quinquics. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).
1. Chiunque, al él fuori dei casi di cui all'art. 270 bis c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione n sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con : finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. La stessa pena si applica nei confronti persona addestrata".
270 sextas. (Condotte con finalità di terrorismo).
1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono, arrecare danno ad un Paese o ad un organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale".
Articolo 16
(Autorizzazione a procedete per i reati di terrorismo)
1. Il primo comma dell'art. 313 del codice penale è sostituito dal seguente:
"1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270 bis comma 3, 270 quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità dì terrorismo internazionale, 270 quinquies, limita tornente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della Giustizia".
2. Dopo l'art. 343, comma 5, del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" 5 bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non ai applicano quando si procede per i delitti di. cui ai seguenti articoli del codice penale : 270 bis, comma 3, 270 quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale e 270 quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale".
Articolo 17
(Norme sull'impiego della polizia giudiziaria)
1. All'ari, 148, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla. Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatati sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo";
b)il comma 2-ter è abrogato,
2. All'articolo 151, comma 1, del codice di procedura penale, le parole "Le notificazione di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti.;
"Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.".
3.All'art. 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati" sono aggiunte le seguenti: "inerenti alle funzioni di cui all'ari 55, comma 1,".
4.Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n, 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, la rubrica è sostituita dalla seguente "Citazione a giudizio" e il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace."
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sona sostituiti dai seguenti;
"3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero p dall'assistente giudiziario.
4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato e già assistito da un difensore la notificazione è eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati,";
c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
''Citazione a giudizio";
d) all'articolo 50,. comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non più. di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
5. All'articolo 72, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n, 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorati addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto l’inserimento di un comma 6 al fine prevedere elle i commi 1, 2,3 e 4, lett a), b) e c), non si applicano ai delitti di cui all'articolo 407. Comma 2, lett. a), del c.p.p,
Articolo 18
(Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia)
1.Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia, e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di
sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui
espletamento non e richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2.Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti
concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza.
3.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti, e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti, per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 19
(Spese urgenti in situazioni di crisi)
1. Per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dall' Unità di crisi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n, 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il Ministro dell'interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza anche nella qualità di presidente della predetta Unità di crisi, con facoltà di delega ai Prefetti competenti per territorio, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di principi generali dell'ordinamento giuridico.
Operazione Wi-Fi: Cosa succede
Spiegato che cos'è il wi-fi non resta che capire cosa sta succedendo in questi giorni.
Ci viene in aiuto, a tal proposito, il sole24ore
Tranne casi particolari, l'obbligo del rilascio della licenza da parte del questore decadrà. E, soprattutto, via ogni forma di identificazione e documentazione cartacea. La liberalizzazione degli accessi wi-fi nei locali pubblici parte da qui e il problema di sapere chi, quando e come ha navigato, se insorgono esigenze giudiziarie e di sicurezza, non è poi così difficile da risolvere.
Queste norme, contenute del disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri - il testo dovrà avere ancora alcune limature prima di essere pubblicato - sono ormai delineate. Il dubbio, intanto, è che possa trattarsi di un'operazione effimera (si vedano le perplessità già segnalate sul Sole 24 Ore di ieri), visto che si tratta di un provvedimento che deve ancora avere l'ok dei due rami del Parlamento: ma è un dubbio che dovrebbe essere risolto presto.
Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, considera il tema più che prioritario. Le norme del Ddl prevedono che la liberalizzazione sarà resa operativa da un decreto interministeriale, fatto dal Viminale insieme ai dicasteri Sviluppo economico e Pubblica amministrazione e innovazione, con il parere del garante della Privacy. Un provvedimento, quest'ultimo, che in caso di fine anticipata della legislatura potrebbe trovare una modalità formale per decollare subito e da solo. Anche perché il consenso politico sarebbe bipartisan.
Gli aspetti tecnici sono stati già individuati e le linee di principio segnate. Non serve la licenza per tutti i siti di accesso che già hanno una registrazione ufficiale, se non un'autorizzazione, che li rende riconoscibili in automatico dall'Interno. Alberghi, bar, ristoranti, centri commerciali, università, per citare alcuni esempi. Ma anche per il privato che apre un nuovo luogo pubblico di navigazione online potrebbe bastare la semplice domanda alla questura, con il meccanismo del silenzio assenso entro 15 giorni dall'istanza.
Il punto più problematico, in realtà, è un altro: il meccanismo, ormai antidiluviano nelle procedure attuali, di identificazione dell'utente, con consegna di documento cartaceo, registrazione e fotocopia. Di certo c'è che d'ora innanzi, intanto, i meccanismi saranno tutti online. Vanno definiti e seguono due strade: le informazioni fornite dal navigatore e quelle del computer.
Per il Viminale il problema è poter ricostruire la traccia elettronica di una persona, se necessario. Alcuni sistemi di pagamento elettronici, come la carta di credito o il bancomat, sono di grande aiuto. Altri aspetti consentono comunque di risalire all'utente. Certo, le maglie della rete poliziesca virtuale si allargheranno un po', ma Maroni ne è al corrente. Come sa che, comunque, la nostra Polizia postale ha ormai armi raffinate per dare la caccia ai malviventi sulla rete. Già la semplice registrazione on line, all'inizio della navigazione, seguita con procedure corrette garantisce l'esclusione del pericolo di anonimato. Tutti i dettagli applicativi, insomma, saranno previsti dal decreto interministeriale, fondati sul principio che la traccia elettronica che noi lasciamo è spesso più che sufficiente alle forze di polizia per poter risalire ai nostri percorsi in rete. Si parla perciò anche di «identificazione indiretta».
Resta da vedere come sarà gestita la fase di passaggio dalle norme del decreto Pisanu antiterrorismo al nuovo regime annunciato. Maroni è intenzionato a far presto, molto presto. Sarà abrogato l'articolo 7 del decreto Pisanu. E non è escluso che non ci sia neanche una fase transitoria, proprio per bruciare le tappe.
A domani per nuovi sviluppi...
Ci viene in aiuto, a tal proposito, il sole24ore
Tranne casi particolari, l'obbligo del rilascio della licenza da parte del questore decadrà. E, soprattutto, via ogni forma di identificazione e documentazione cartacea. La liberalizzazione degli accessi wi-fi nei locali pubblici parte da qui e il problema di sapere chi, quando e come ha navigato, se insorgono esigenze giudiziarie e di sicurezza, non è poi così difficile da risolvere.
Queste norme, contenute del disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri - il testo dovrà avere ancora alcune limature prima di essere pubblicato - sono ormai delineate. Il dubbio, intanto, è che possa trattarsi di un'operazione effimera (si vedano le perplessità già segnalate sul Sole 24 Ore di ieri), visto che si tratta di un provvedimento che deve ancora avere l'ok dei due rami del Parlamento: ma è un dubbio che dovrebbe essere risolto presto.
Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, considera il tema più che prioritario. Le norme del Ddl prevedono che la liberalizzazione sarà resa operativa da un decreto interministeriale, fatto dal Viminale insieme ai dicasteri Sviluppo economico e Pubblica amministrazione e innovazione, con il parere del garante della Privacy. Un provvedimento, quest'ultimo, che in caso di fine anticipata della legislatura potrebbe trovare una modalità formale per decollare subito e da solo. Anche perché il consenso politico sarebbe bipartisan.
Gli aspetti tecnici sono stati già individuati e le linee di principio segnate. Non serve la licenza per tutti i siti di accesso che già hanno una registrazione ufficiale, se non un'autorizzazione, che li rende riconoscibili in automatico dall'Interno. Alberghi, bar, ristoranti, centri commerciali, università, per citare alcuni esempi. Ma anche per il privato che apre un nuovo luogo pubblico di navigazione online potrebbe bastare la semplice domanda alla questura, con il meccanismo del silenzio assenso entro 15 giorni dall'istanza.
Il punto più problematico, in realtà, è un altro: il meccanismo, ormai antidiluviano nelle procedure attuali, di identificazione dell'utente, con consegna di documento cartaceo, registrazione e fotocopia. Di certo c'è che d'ora innanzi, intanto, i meccanismi saranno tutti online. Vanno definiti e seguono due strade: le informazioni fornite dal navigatore e quelle del computer.
Per il Viminale il problema è poter ricostruire la traccia elettronica di una persona, se necessario. Alcuni sistemi di pagamento elettronici, come la carta di credito o il bancomat, sono di grande aiuto. Altri aspetti consentono comunque di risalire all'utente. Certo, le maglie della rete poliziesca virtuale si allargheranno un po', ma Maroni ne è al corrente. Come sa che, comunque, la nostra Polizia postale ha ormai armi raffinate per dare la caccia ai malviventi sulla rete. Già la semplice registrazione on line, all'inizio della navigazione, seguita con procedure corrette garantisce l'esclusione del pericolo di anonimato. Tutti i dettagli applicativi, insomma, saranno previsti dal decreto interministeriale, fondati sul principio che la traccia elettronica che noi lasciamo è spesso più che sufficiente alle forze di polizia per poter risalire ai nostri percorsi in rete. Si parla perciò anche di «identificazione indiretta».
Resta da vedere come sarà gestita la fase di passaggio dalle norme del decreto Pisanu antiterrorismo al nuovo regime annunciato. Maroni è intenzionato a far presto, molto presto. Sarà abrogato l'articolo 7 del decreto Pisanu. E non è escluso che non ci sia neanche una fase transitoria, proprio per bruciare le tappe.
A domani per nuovi sviluppi...
Operazione Wi-Fi: Spiegazione
In questi giorni si sente molto parlare di liberazione del wi-fi nei locali pubblici.
Cosa vuol dire?
Dedicheremo questa settimana di Condividi la Passione per sviscerare l'argomento.
Cominciamo con...
Cos'è il Wi-Fi
Wi-Fi, è un termine che indica la tecnica e i relativi dispositivi che consentono di collegarsi a reti locali senza fili (WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. Un dispositivo, anche se conforme a queste specifiche, non può utilizzare il logo ufficiale Wi-Fi se non ha superato le procedure di certificazione stabilite dal consorzio Wi-Fi Alliance (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), che testa e certifica la compatibilità dei componenti wireless con gli standard 802.11x (della famiglia 802.11). La presenza del marchio Wi-Fi su di un dispositivo dovrebbe quindi garantirne l'interoperabilità con gli altri dispositivi certificati, anche se prodotti da aziende differenti.
Il Nome Wi-Fi
E' convinzione di molti che Wi-Fi rappresenti l'acronimo di "Wireless Fidelity", così come Hi-Fi rappresenti l'acronimo di "Hight Fidelity". La stessa Wi-Fi Alliance ha indicato in alcuni documenti ufficiali il termine come acronimo di "Wireless Fidelity"[1] [2]. Secondo quanto dichiarato da Phil Belanger, co-fondatore della Wi-Fi Alliance, il termine Wi-Fi non ha alcun significato[3] ma semplicemente rappresenta il marchio commerciale utilizzato per indicare la famiglia di protocolli IEEE 802.11x. Il nome è stato utilizzato per la prima volta nel agosto 1999 ed è stato ideato dall'azienda di consulenza Iterbrand.
Caratteristiche Tecniche
ARCHITETTURA
Le reti Wi-Fi sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce attivazione e permettono di realizzare sistemi flessibili per la trasmissione di dati usando frequenze radio, estendendo o collegando reti esistenti ovvero creandone di nuove.
L'architettura internet è del tutto simile ai tradizionali ISP che forniscono un punto di accesso (il PoP) agli utenti che si collegano da remoto.
La fonte di connettività a banda larga può essere via cavo (ADSL o HDSL), oppure via satellite. Oggi esistono connessioni a internet satellitari bidirezionali, che consentono alte velocità di trasferimento dei dati sia in download che in upload. La trasmissione satellitare ha, tuttavia, tempi di latenza elevati; il tempo di attesa prima che inizi l'invio dei pacchetti, detto tempo di latenza, è dell'ordine di 1-2 secondi, e quindi un tempo molto grande se confrontato ai pochi centesimi di secondo necessari ad una connessione DSL.
A partire dalla fonte di banda, si può espandere la rete attraverso la tecnologia Wi-Fi. L'installazione delle antenne è semplice. Si tratta di antenne piccole: normalmente sono scatolotti larghi circa 20 cm e spessi qualche centimetro, ma possono essere anche più piccole.
TIPO DI COPERTURA
Le coperture di queste antenne sono fondamentalmente di due tipi: omnidirezionali e direttive.
Le antenne omnidirezionali vengono utilizzate di norma per distribuire la connettività all'interno di uffici, o comunque in zone private e relativamente piccole. Oppure, con raggi d'azione più grandi, si possono coprire aree pubbliche (come aeroporti, centri commerciali ecc.).
Con le antenne direttive è invece possibile coprire grandi distanze, definibili in termini di chilometri, e sono utili proprio per portare la banda larga nei territori scoperti dalla rete cablata. In questo caso, è possibile aggregare più reti in un'unica grande rete, portando la banda in zone altrimenti scollegate.
Le antenne wi-fi generalmente sono parabole poste sui tralicci della corrente elettrica e dietro i campanili (che tipicamente sono i punti più alti nel paesaggio nazionale). Ciò evita un onere elevato per la costruzione di torrette dedicate. Le antenne delle singole case sono poste sui tetti. È importante porre in alto i trasmettitori perché in assenza di barriere in linea d'aria il segnale dell'access point copre distanze di gran lunga maggiori. Le antenne direttive che amplificano il segnale dell'access point, a parità di distanza in cui è ricevibile il segnale, sono utilizzabili da più utenze se poste in alto.
Con un access point è possibile coprire con banda larga fino a una distanza di 100 metri teorici (uso domestico) se non vi è alcuna barriera in linea d'aria. In presenza di muri, alberi o altre barriere il segnale decade a 50 metri. Tuttavia, con 2-3 antenne direzionali dal costo ancora inferiore la copertura dell'access point sale a 1 km. Il segnale delle antenne direzionali, diversamente da quello dell'access point, è sufficientemente potente (in termini di Watt di potenza trasmissiva) da mantenere lo stesso raggio di copertura di 1 km, inalterato anche in presenza di barriere in linea d'aria.
Una buona rete è capillare (molti access point, antenne che ripetono il segnale) ed è standardizzata. Conta meno lo standard wireless utilizzato (l'evoluzione della tecnologia, col superamento dello standard e mancata interoperabilità con le nuove reti, è un fattore messo in conto nella progettazione delle reti).
PROTOCOLLI
Alcune reti si affidano al protocollo OLSR oppure a OSPF, come il network Wireless Leiden. La maggior parte utilizza software open-source, o pubblica il suo set-up di configurazione sotto licenza open source (come GPL o Creative Commons, di recente riconosciuta da apposita legge in sede UE).
Il protocollo HiperLan lavora su frequenze di 2,4 gigahertz e 5,4 gigahertz (nel caso di HiperLan 2), utilizza un software diverso come protocollo e copre un raggio di 2-3 km dall'antenna con potenze d'emissione dell'ordine dei decimi di watt (come quelle dell'antenna di un telefonino). Esistono antenne che lavorano su frequenze del wi-fi e di HiperLan, aumentando in questo modo la copertura. Con una serie di rilanci successivi che mettono in serie un certo numero di antenne HiperLan si coprono fino a 20 km teorici e 11 effettivi.
Diffusione
Accessi wi-fi sono disponibili in aeroporti, stazioni ferroviarie, internet cafè sparsi per il mondo. In Europa è diffusa la rete dei "Totem Freestation".
Esistono anche città, gruppi o singoli individui che hanno costruito reti wi-fi adottando un regolamento comune per garantirne l'interoperabilità (http://www.freenetworks.org/peering.html).
Nella wireless community network è disponibile un elenco mondiale delle reti wi-fi.
È infine in via di rapida espansione l'iniziativa FON, che punta a costituire una grande community wi-fi mondiale consentendo l'accesso ad internet sia ai membri della stessa community (quando si trovano in viaggio), che ad utenti occasionali, dietro pagamento di un corrispettivo minimo.
Fonte: Wikipedia.org
Nei prossimi giorni analizzeremo il caso italiano
Cosa vuol dire?
Dedicheremo questa settimana di Condividi la Passione per sviscerare l'argomento.
Cominciamo con...
Cos'è il Wi-Fi
Wi-Fi, è un termine che indica la tecnica e i relativi dispositivi che consentono di collegarsi a reti locali senza fili (WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. Un dispositivo, anche se conforme a queste specifiche, non può utilizzare il logo ufficiale Wi-Fi se non ha superato le procedure di certificazione stabilite dal consorzio Wi-Fi Alliance (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), che testa e certifica la compatibilità dei componenti wireless con gli standard 802.11x (della famiglia 802.11). La presenza del marchio Wi-Fi su di un dispositivo dovrebbe quindi garantirne l'interoperabilità con gli altri dispositivi certificati, anche se prodotti da aziende differenti.
Il Nome Wi-Fi
E' convinzione di molti che Wi-Fi rappresenti l'acronimo di "Wireless Fidelity", così come Hi-Fi rappresenti l'acronimo di "Hight Fidelity". La stessa Wi-Fi Alliance ha indicato in alcuni documenti ufficiali il termine come acronimo di "Wireless Fidelity"[1] [2]. Secondo quanto dichiarato da Phil Belanger, co-fondatore della Wi-Fi Alliance, il termine Wi-Fi non ha alcun significato[3] ma semplicemente rappresenta il marchio commerciale utilizzato per indicare la famiglia di protocolli IEEE 802.11x. Il nome è stato utilizzato per la prima volta nel agosto 1999 ed è stato ideato dall'azienda di consulenza Iterbrand.
Caratteristiche Tecniche
ARCHITETTURA
Le reti Wi-Fi sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce attivazione e permettono di realizzare sistemi flessibili per la trasmissione di dati usando frequenze radio, estendendo o collegando reti esistenti ovvero creandone di nuove.
L'architettura internet è del tutto simile ai tradizionali ISP che forniscono un punto di accesso (il PoP) agli utenti che si collegano da remoto.
La fonte di connettività a banda larga può essere via cavo (ADSL o HDSL), oppure via satellite. Oggi esistono connessioni a internet satellitari bidirezionali, che consentono alte velocità di trasferimento dei dati sia in download che in upload. La trasmissione satellitare ha, tuttavia, tempi di latenza elevati; il tempo di attesa prima che inizi l'invio dei pacchetti, detto tempo di latenza, è dell'ordine di 1-2 secondi, e quindi un tempo molto grande se confrontato ai pochi centesimi di secondo necessari ad una connessione DSL.
A partire dalla fonte di banda, si può espandere la rete attraverso la tecnologia Wi-Fi. L'installazione delle antenne è semplice. Si tratta di antenne piccole: normalmente sono scatolotti larghi circa 20 cm e spessi qualche centimetro, ma possono essere anche più piccole.
TIPO DI COPERTURA
Le coperture di queste antenne sono fondamentalmente di due tipi: omnidirezionali e direttive.
Le antenne omnidirezionali vengono utilizzate di norma per distribuire la connettività all'interno di uffici, o comunque in zone private e relativamente piccole. Oppure, con raggi d'azione più grandi, si possono coprire aree pubbliche (come aeroporti, centri commerciali ecc.).
Con le antenne direttive è invece possibile coprire grandi distanze, definibili in termini di chilometri, e sono utili proprio per portare la banda larga nei territori scoperti dalla rete cablata. In questo caso, è possibile aggregare più reti in un'unica grande rete, portando la banda in zone altrimenti scollegate.
Le antenne wi-fi generalmente sono parabole poste sui tralicci della corrente elettrica e dietro i campanili (che tipicamente sono i punti più alti nel paesaggio nazionale). Ciò evita un onere elevato per la costruzione di torrette dedicate. Le antenne delle singole case sono poste sui tetti. È importante porre in alto i trasmettitori perché in assenza di barriere in linea d'aria il segnale dell'access point copre distanze di gran lunga maggiori. Le antenne direttive che amplificano il segnale dell'access point, a parità di distanza in cui è ricevibile il segnale, sono utilizzabili da più utenze se poste in alto.
Con un access point è possibile coprire con banda larga fino a una distanza di 100 metri teorici (uso domestico) se non vi è alcuna barriera in linea d'aria. In presenza di muri, alberi o altre barriere il segnale decade a 50 metri. Tuttavia, con 2-3 antenne direzionali dal costo ancora inferiore la copertura dell'access point sale a 1 km. Il segnale delle antenne direzionali, diversamente da quello dell'access point, è sufficientemente potente (in termini di Watt di potenza trasmissiva) da mantenere lo stesso raggio di copertura di 1 km, inalterato anche in presenza di barriere in linea d'aria.
Una buona rete è capillare (molti access point, antenne che ripetono il segnale) ed è standardizzata. Conta meno lo standard wireless utilizzato (l'evoluzione della tecnologia, col superamento dello standard e mancata interoperabilità con le nuove reti, è un fattore messo in conto nella progettazione delle reti).
PROTOCOLLI
Alcune reti si affidano al protocollo OLSR oppure a OSPF, come il network Wireless Leiden. La maggior parte utilizza software open-source, o pubblica il suo set-up di configurazione sotto licenza open source (come GPL o Creative Commons, di recente riconosciuta da apposita legge in sede UE).
Il protocollo HiperLan lavora su frequenze di 2,4 gigahertz e 5,4 gigahertz (nel caso di HiperLan 2), utilizza un software diverso come protocollo e copre un raggio di 2-3 km dall'antenna con potenze d'emissione dell'ordine dei decimi di watt (come quelle dell'antenna di un telefonino). Esistono antenne che lavorano su frequenze del wi-fi e di HiperLan, aumentando in questo modo la copertura. Con una serie di rilanci successivi che mettono in serie un certo numero di antenne HiperLan si coprono fino a 20 km teorici e 11 effettivi.
Diffusione
Accessi wi-fi sono disponibili in aeroporti, stazioni ferroviarie, internet cafè sparsi per il mondo. In Europa è diffusa la rete dei "Totem Freestation".
Esistono anche città, gruppi o singoli individui che hanno costruito reti wi-fi adottando un regolamento comune per garantirne l'interoperabilità (http://www.freenetworks.org/peering.html).
Nella wireless community network è disponibile un elenco mondiale delle reti wi-fi.
È infine in via di rapida espansione l'iniziativa FON, che punta a costituire una grande community wi-fi mondiale consentendo l'accesso ad internet sia ai membri della stessa community (quando si trovano in viaggio), che ad utenti occasionali, dietro pagamento di un corrispettivo minimo.
Fonte: Wikipedia.org
Nei prossimi giorni analizzeremo il caso italiano
YouTube Clip Extractor
YouTube Clip Extractor 3.0.0.3 lo puoi scaricare da qui.
Questo programma serve per scaricare filmati da Youtube e convertirli in file Avi.
Perché dovrei convertirli?
Tante volte si scaricano dei filmati per poi rimontarli o estrapolarne alcune scene. I programmi che permettono di farlo, di solito, accettano i file AVI.
Il programma permette di scegliere se scaricare la versione a bassa risoluzione o alta.
E' possibile anche creare suonerie per il cellulare.
Ovviamente il programma è gratuito anche se c'è una versione a pagamento con maggiori funzionalità.
Questo programma serve per scaricare filmati da Youtube e convertirli in file Avi.
Perché dovrei convertirli?
Tante volte si scaricano dei filmati per poi rimontarli o estrapolarne alcune scene. I programmi che permettono di farlo, di solito, accettano i file AVI.
Il programma permette di scegliere se scaricare la versione a bassa risoluzione o alta.
E' possibile anche creare suonerie per il cellulare.
Ovviamente il programma è gratuito anche se c'è una versione a pagamento con maggiori funzionalità.
Cerca lavoro in Provincia di Cuneo
Oggi vi propongo un buon link per chi stesse cercando lavoro in provincia di Cuneo.
Il portale della provincia ha infatti una sezione dove monitorare le offerte di lavoro.
C'è scritto che è aggiornata ogni sera...
Spero possa essere utile a qualcuno.
Clicca qui per vedere la pagina
Il portale della provincia ha infatti una sezione dove monitorare le offerte di lavoro.
C'è scritto che è aggiornata ogni sera...
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